Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Articolo 107-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».