Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.