Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà ai comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.
2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.
4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nel termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività dei diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.