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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 106.040. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
106.040.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

  1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.