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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
105.09.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituzione di un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 è istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo apposito denominato «Fondo emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19» con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2020, di 150 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni dal 2022 al 2025 al fine di finanziare iniziative volte ad attuare un «Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia COVID-19» di seguito denominato «Piano».
  2. Al fine di sostenere le attività sperimentali e di educazione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio.
  3. Il Piano di cui al comma 1, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia prevede interventi volti:

   a) al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione ludico-educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 18 anni;

   b) a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;

   c) all'istituzione e all'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo di emergenza COVID;

   d) a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili, con particolare riferimento ai servizi destinati ai piccoli vittime di violenza, anche assistita, nonché a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;

   e) al sostegno psicologico per minori e famiglie in situazione di particolare fragilità;

   f) a implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita.

  4. In applicazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.