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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.037. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
105.037.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)

  1. In considerazione dell'impatto particolarmente negativo che le restrizioni atte a scongiurare la diffusione del virus COVID-19 hanno avuto sulla vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è costituito uno speciale programma di assistenza che garantisce in tutto il territorio nazionale l'istituzione di sportelli di ascolto volti a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale e centri rifugio che offrano adeguate condizioni di alloggio e di vitto temporaneo alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. Le strutture di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato dei soggetti presi in carico. Possono essere gestite dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2. Le strutture operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi delle strutture di cui al comma 2, le tipologie delle stesse, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura opportune forme di consultazione delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, in sede di elaborazione del programma.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265:

   a) al comma 5 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

   b) al comma 7 dopo la parola: 105 inserire la seguente: 105-bis.

  Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia aggiungere in fine le seguenti: nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.