stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.033. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
105.033.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Credito di imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, ai volontari e privati e alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, ai privati e volontari che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.