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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
105.029.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

   a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

   d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.