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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
105.028.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza)

  1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», con una dotazione iniziale pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le finalità del fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.