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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 105.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
105.025.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Tax credit scuole di musica)

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per sostenere i costi per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 presso le scuole iscritte al RUNTS e che perseguono interessi generali inerenti la formazione culturale e/o musicale a qualsiasi livello (corale, bandistica, orchestrale), ovvero le associazioni o enti in regola con la normativa vigente e che abbiano come scopo sociale anche la formazione culturale musicale; le scuole accreditate per la formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della Direttiva 170/2016; le scuole aderenti alle Reti Associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017 operanti in ambito culturale o formativo, specificatamente in campo musicale; le scuole accreditate per il Piano delle Arti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 764 del 2019; le scuole iscritte ad un Albo o Registro delle Associazioni, emesso dalla pubblica amministrazione.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 200 euro per ogni nucleo familiare.
  3. Il totale del corrispettivo deve essere documentato con bonifico bancario o fattura elettronica, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.