Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, calzature e accessori, abbigliamento, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 780 e 70.