Dopo il comma 23 inserire il seguente:
23-bis. Fuori dai casi di cui al presente articolo e in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, in tutti i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione a istanza di parte o per le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevedono la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente, su istanza di quest'ultimo i redditi individuali e familiari relativi all'anno 2020 non vengono considerati.