Al comma 1, lettera a) dopo le parole: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere leseguenti: , della professione di assistente sociale.
Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.