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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.83. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
1.83.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole da: «Per la durata dell'emergenza» fino a «2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2;

   d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: incrementano e indirizzano aggiungere le seguenti: a livello domiciliare le azioni e prestazioni assistenziali terapeutiche, riabilitative comprese quelle di logopedia, psicologiche, psicoterapeutiche, diagnostiche, ostetriche e mediche specialistiche così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», garantendo adeguato supporto sanitario e sociosanitario;

   e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore no profit. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità. La sperimentazione di cui al presente comma si inquadra all'interno dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale – Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano» (Gazzetta Ufficiale, 10 ottobre 2007, n. 236). Per le finalità del presente comma sono stanziati fondi a valere sull'importo complessivo di cui al comma 11, primo periodo, per un importo pari a 30.000.000 euro.
  4-ter. Concorrono, secondo le modalità organizzative delle regioni, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare di cui ai commi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e le prestazioni offerti dalle residenze sanitarie per anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da altri soggetti del Terzo settore, con l'obbiettivo di mantenere la persona nei suoi contesti di vita;

   f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: servizi offerti dalle cure primarie aggiungere le seguenti: ed integrandosi con gli Ambiti territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000; e dopo le parole di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché per favorire il coordinamento dei servizi infermieristici distrettuali;

   g) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: al comma 10 aggiungere le seguenti: anche promuovendo specifiche aggregazioni funzionati territoriali (AFT) disciplinati con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento all'assistenza dei soggetti di cui al comma 4, il personale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri di famiglia o di comunità che afferiscono ai servizi di cure primarie dell'azienda sanitaria locale o dei distretti, possono svolgere la loro attività all'interno delle UCCP già previste dalla legge n. 189 del 2012 secondo modelli organizzativi regionali;

   h) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è consentito anche ai medici aggiungere le seguenti: ed ai professionisti e dopo la parola: specialisti aggiungere le seguenti: e psicologi;

   i) al comma 7, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: possono assumere con rapporto di lavoro subordinato ovvero;

   j) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di rafforzare i servizi di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono procedere al reclutamento di assistenti sociali in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa di cui al comma 10.
  7-ter. Al fine di garantire un pieno recupero funzionale della persona dopo la fase acuta dell'infezione da SARS-COV-2, in particolare a coloro che presentano deficit neurologici, motori, cardiorespiratori anche dimessi dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché seguiti a domicilio, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo a professionisti del profilo di fisioterapista, di logopedista e di terapista occupazionale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionale, in numero non superiore ad un operatore sanitario ogni due USCA per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo orario di 30 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.256.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del comma 5;

   k) al comma 10, sostituire le parole da: commi 4, 5, 6, 7 e 8 fino a: commi 4, 5 e 8 con le seguenti: commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8 a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5, 7-ter e 8.