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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.79. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
1.79.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.