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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
1.4.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».