Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dei piani di assistenza territoriale di cui al comma 1, tra le specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione, le regioni assicurano che i laboratori privati autorizzati trasmettano i referti positivi al COVID-19 al dipartimento di prevenzione territoriale competente il quale provvederà a comunicarli al centro regionale di raccolta dati per la trasmissione al Ministero della salute, finalità epidemiologiche e statistiche.