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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.3. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
9.3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: per ulteriori 90 giorni, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020, con possibilità da parte delle regioni di procedere con tali modalità anche dopo il termine suddetto;
   b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le regioni adottano procedure semplificate e il rinnovo automatico dei nuovi piani terapeutici sancendo che le prescrizioni possono essere rinnovate anche tramite il medico di famiglia, utilizzando la «ricetta dematerializzata» con la consegna dei dispositivi monouso e dei presidi, direttamente al domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del rischio contagio. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al punto precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.