Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure fiscali per le prestazioni terapeutiche)
1. Ai contribuenti persone fisiche si applica il regime forfetario del 10 per cento sulle prestazioni terapeutiche di supporto psicologico se, al contempo, nell'anno precedente il professionista riduce il proprio tariffario del 30 per cento, oppure se le prestazioni di questi vengono erogate ad un costo inferiore al tariffario orario di euro 30.