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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 81.04. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
81.04.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.