Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)
1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.