Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche antecedentemente al termine del periodo di cui al comma 1.