Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».