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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.2. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
80.2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria.”»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”».