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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.19. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
80.19.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali, anche in considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVICM9 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata In vigore del presente decreto-legge.
  1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.