Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso non abitativo)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, le mensilità di affitto e/o locazione di locali ad uso commerciale di studi professionali e di Associazioni dilettantistiche sportive regolarmente riconosciute dal C.O.N.I., saranno sospese fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi. A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme de quibus, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonchè del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020».