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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.05. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
80.05.

  Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

  1. Dopo l'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure concernenti i prestiti o finanziamenti erogati a favore di soggetti privati)
   1. I versamenti rateali previsti per prestiti o finanziamenti a titolo personale, chiesti da soggetti privati erogati da finanziarie o similari, risultano sospesi fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, al fine di impedire che il soggetto subisca le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.
   2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma le dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.
   3. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rilevato che tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi causerebbero un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia, le stesse saranno interrotte dal 1o gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID-19, per ulteriori due mesi e, comunque, fino al termine della emergenza.
   5. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile per impossibilità sopravvenuta della prestazione, al fine di evitare un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia gli effetti di tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID- 19.
   6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non troveranno applicazione solo ed esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
   a) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 641 – 648 – 648-bis del codice penale, anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, quando la fattispecie criminosa ha come oggetto una cambiale, un assegno e/o altro titolo di credito equivalente o equipollente ovvero quando il fatto riguarda finanziamenti o prestiti concessi od erogati da finanziarie ed Istituti bancari;
   b) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 640 bis – 648 – 648 bis del codice penale. anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale quando il fatto riguarda finanziamenti, contributi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
   c) anche nel caso in cui il condannato abbia usufruito del beneficio di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2006) per i reati di cui agli articoli 624 – 640 – 640 bis – 641 – 648 del codice penale, anche in concorso materiale o formale tra loro, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nelle ipotesi previste alle lettere a e b del presente articolo».