Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
2. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali.