Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il contributo previsto dal presente articolo è destinato anche ai liberi professionisti non iscritti in via esclusiva a casse private. In particolare, i soggetti liberi professionisti aventi contratto di lavoro dipendente, in rispetto delle disposizioni impartite dai rispettivi consigli dell'ordine, avranno diritto a tale beneficio in via esclusiva al verificarsi delle seguenti condizioni concorrenti:
a) salario mensile inferiore a euro 300 lordi;
b) contratto di lavoro in essere al 10 gennaio 2019.».