All'articolo 75, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche.
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.