stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 75.13. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
75.13.

  L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Art. 75.
(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e con trattamenti pensionistici indiretti ammontanti ad una somma inferiore ad euro 1.000 mensili».