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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 74.1. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
74.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dai medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dallINPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in cui il riconoscimento della stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.».