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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.69. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
72.69.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 8, le parole: «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole: «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

ident. 72.58.