Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea dei costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, fa riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: in 1.477,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 133,8 milioni di euro per l'anno 2021.