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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.016. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
71.016.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

  1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1o giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.
  2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

ident. 71.011.