Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)
1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento del contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.