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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.16. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
7.16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.