Al comma 1, lettera a), primo periodo apportare le seguenti modifiche:
a) le parole per i periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 sono soppresse;
b) le parole fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter sono sostituite dalle seguenti fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter;
c) le parole da: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori fino a: durata massima di quattordici settimane sono soppresse.