Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la parola: nove con la parola: diciotto e la parola: agosto con la parola: dicembre;
sopprimere il periodo: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.