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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.60. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
68.60.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono alle imprese iscritte alla data del 23 febbraio 2020 l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le imprese non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che non occupino più di cinque unità lavorative potranno accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al successivo articolo 22. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».