Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.