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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.18. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
68.18.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dai vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane sono sostituite dalle seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.