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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.136. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
68.136.

  Sostituire l'articolo 68, con il seguente:

Art. 68.
(Trattamento temporaneo di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. L'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
   1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015, che nel periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposto il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, nella misura prevista dell'articolo 3 e con il beneficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   2. Il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015.1 periodi di trattamento concessi con causale COVID-19 non sono considerati ai fini del computo della durata massima dei trattamenti.
   3. Per gli operai agricoli il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni.
   4. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro, entro 5 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario, presenta domanda di concessione all'Inps utilizzando apposito modulo a causale unica con codice COVID-19, indicando la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Entro cinque giorni dallo scadere del periodo di paga l'impresa invia all'Inps per ciascun lavoratore il consuntivo delle ore non lavorate da indennizzare. Su richiesta del datore di lavoro l'Inps provvede al pagamento diretto nei dieci giorni successivi al ricevimento del consuntivo. Nel caso di tardiva o omessa domanda si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   5. Il datore di lavoro adempie all'onere di informazione sindacale, inviando ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, copia della domanda di concessione.
   6. Gli articoli 19-bis, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.
   7. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i datori di lavoro, che, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, hanno presentato domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, inviano all'Inps una comunicazione relativa ai periodi concessi o in corso di concessione, affinché siano ricondotti nell'ambito di applicazione del presente articolo. La mancata comunicazione preclude la procedibilità di ulteriori domande di ammissione.
   8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265».