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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.06. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
68.06.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19») concessi alle aziende che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o eventuali limiti di ricorso alla CIGS derivanti da accordi già sottoscritti.
  2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente comma e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. In deroga alla condizione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale richiesti con procedure avviate nel periodo di emergenza epidemiologica tutti i lavoratori assunti alla data del 17 marzo 2020.