Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.