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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.02. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
65.02.

  Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640 fissata da provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ogni tipologia di apparecchio senza vincita in denaro è ridotta della metà.
  2. Gli importi eventualmente versati in eccedenza alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le modalità applicative di cui al comma precedente sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
  4. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.