Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;
b) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;
c) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
d) al comma 732 lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
e) al comma 732 lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
f) al comma 732, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.