Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazione identificazioni SIM)
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).
7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.».