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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.08. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.08.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)

  1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-quater dell'articolo 155 decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è aggiunta, la seguente:
   « c-bis) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13 – comma 3 – decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento».