Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rafforzamento del Fondo rotativo perii sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità)
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 è ridotto di 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 560 milioni di euro nell'anno 2021».